IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e  in  particolare
l'art. 3, comma 1, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono
procedere, per l'anno  2014,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del  40  per
cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80  per
cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno  2018.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore»; 
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 3,  del  citato  decreto-legge  n.
90/2014, secondo cui «Le assunzioni di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art.  35,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  previa  richiesta
delle  amministrazioni  interessate,  predisposta  sulla  base  della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»; 
  Visto, inoltre, l'art. 3, comma  4,  del  citato  decreto-legge  n.
90/2014, il quale  dispone  che  «la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale   dello   Stato   operano   annualmente   un    monitoraggio
sull'andamento delle assunzioni e dei livelli  occupazionali  che  si
determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel  caso
in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa  che  possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica,  con
decreto  del  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  adottate  misure  correttive  volte  a  neutralizzare
l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel  calcolo
delle economie da  destinare  alle  assunzioni  previste  dal  regime
vigente»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie recante «Linee guida  in  materia  di  attuazione  delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili  connessi  al
riordino delle funzioni delle province e delle citta'  metropolitane.
Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190»,
registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015,  Reg.ne  -
Prev. n. 399; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015,  n.
11, il quale dispone che «Le risorse per le assunzioni  prorogate  ai
sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, non  e'  stata  presentata
alle   amministrazioni   competenti   la   relativa   richiesta    di
autorizzazione ad assumere, sono destinate,  previa  ricognizione  da
parte della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a  favore
del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle
funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve,
in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso,  del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2016); 
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30  dicembre
2015, n.  210,  il  quale  ha  modificato  l'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, prorogando al  31
dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno
2013 e nell'anno 2014, previste, tra l'altro, dall'art. 3, commi 1  e
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  e  per  la  concessione
delle relative autorizzazioni ad assumere; 
  Visti l'art. 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
l'art.  13,  comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66,
convertito con modificazioni, dalla legge del 23 giugno 2014, n.  89,
che rilevano ai fini  del  calcolo  dei  risparmi  da  cessazione  e,
conseguentemente, ai fini della determinazione del budget  utile  per
le assunzioni delle amministrazioni interessate; 
  Viste le note e successive integrazioni con cui le  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta  di
autorizzazione  ad  avviare  procedure  concorsuali  e  ad   assumere
personale a tempo indeterminato; 
  Considerato che, in linea con le  politiche  di  Governo,  volte  a
definire  prioritariamente  le  procedure   di   ricollocazione   del
personale proveniente dagli enti di area vasta, si da'  seguito,  con
il  presente  provvedimento,  alle  richieste  di  autorizzazione  ad
avviare procedure concorsuali e ad  assumere  a  tempo  indeterminato
limitatamente ai profili  c.d.  infungibili  (referendari  Corte  dei
conti e referendari T.A.R.),  rinviando  a  successivi  provvedimenti
l'autorizzazione sulle restanti richieste all'esito dell'istruttoria; 
  Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle sopra indicate
richieste per la parte relativa ai profili c.d. infungibili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione On. le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Corte dei conti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, la Corte dei conti  e'  autorizzata  a  reclutare,  nel
triennio 2016-2018, n. 17 Referendari di cui alla Tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014,
n. 114, la Corte  dei  conti  e'  autorizzata  ad  assumere  a  tempo
indeterminato n. 2 Referendari sulle cessazioni 2013 - budget 2014  e
n. 25 Referendari  sulle  cessazioni  2014  -  budget  2015,  la  cui
autorizzazione e' comprensiva delle 17 unita' di cui al comma 1, come
da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del  presente
provvedimento.